Il decreto Ias/Ires guida anche il riallineamento

Pubblicato il 17 marzo 2009 Lo schema di regolamento Ias/Ires sull’adeguamento del reddito d’impresa al bilancio Ias, che è in corso di approvazione, assume particolare rilevanza non solo per gestire gli accadimenti gestionali relativi all’esercizio 2008, ma anche per il riallineamento delle divergenze risultanti al 1° gennaio 2009, per i soggetti con esercizio solare. Il decreto legge anticrisi (n. 185/2008) ha, infatti, previsto all’articolo 15 che l’opzione per il riallineamento delle divergenze deve essere operata nella dichiarazione dei redditi per il 2008 e il versamento dell’imposta sostitutiva del 16% deve avvenire in un’unica soluzione in coincidenza con il saldo Ires e Irap. Dunque, il Dl 185/08 consente di eliminare i doppi binari che si sono venuti a formare a seguito del cambiamento di regime fiscale dalla neutralità alla derivazione rafforzata, soprattutto facendo riferimento alle operazioni pregresse a questa modifica. Proprio lo sfasamento temporale tra il riallineamento, che opera solo dal 2009, e la modifica del regime fiscale, che rileva già dal 2008, ha imposto la distinzione tra nuove operazioni del 2008, non passibili di riallineamento, ed effetti reddituali e patrimoniali in questo esercizio di operazioni ante 2008, che modificano le divergenze da riallineare. A tale scopo può essere utile quanto affermato nell’articolo 3 dello schema di regolamento Ias/Ires, secondo cui il passaggio da neutralità a derivazione rafforzata non deve comportare in capo allo stesso soggetto passivo doppie imposizioni o salti d’imposta. Da sottolineare, come il problema dello sfasamento temporale non riguarda solo l’Ires ma anche l’Irap.
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