Il datore non ha l’obbligo di formare il dipendente per funzioni diverse da quelle a cui è adibito

Pubblicato il 19 marzo 2013 I giudici della Sezione lavoro della Cassazione, con la sentenza n. 5963 dell’11 marzo 2013, hanno respinto il ricorso presentato da un uomo e volto ad ottenere la declaratoria di nullità del licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per asserito giustificato motivo oggettivo costituito dalla soppressone del reparto manutenzione carrozzeria al quale lo stesso era addetto.

La Corte d’appello, in particolare, aveva affermato la legittimità del licenziamento in considerazione dei risultati dell’istruttoria testimoniale dalla quale era emerso che il ricorrente solo saltuariamente aveva svolto altre attività quale, in particolare, quella di autista, qualifica per la quale la società datrice aveva provveduto ad assunzioni in epoca successiva al licenziamento. Secondo i giudici di gravame, l’obbligo del repechage non imponeva, comunque, al datore la riqualificazione del personale con il sacrificio dell’ottimizzazione delle prestazioni sulla base della professionalità precedentemente acquisita.

Motivazione a cui hanno aderito i giudici di legittimità, i quali hanno sottolineato come il datore di lavoro abbia sì il compito di formare i dipendenti per le specifiche funzioni attribuite loro in servizio ma non l’obbligo di formarli anche per altre funzioni.

Ed infatti – conclude la Corte - “l’obbligo di repechage va dunque riferito limitatamente alle attitudini ed alla formazione di cui il lavoratore è dotato al momento del licenziamento con esclusione dell’obbligo del datore di lavoro a fornire tale lavoratore di un’ulteriore o diversa formazione per salvaguardare il suo posto di lavoro”.
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