Il danno del lavoratore esposto all’amianto deve essere personalizzato

Pubblicato il 09 ottobre 2012 La Corte di cassazione, Sezione lavoro, con la sentenza n. 17092 dell'8 ottobre 2012, si è pronunciata con riferimento ad una causa promossa dai familiari di un lavoratore morto per l'esposizione all'amianto, sottolineando come, in materia di risarcimento danni da lesione di un diritto fondamentale della persona, la regola secondo cui il risarcimento deve ristorare interamente il danno subito, “impone di tenere conto dell’insieme dei pregiudizi sofferti, ivi compresi quelli esistenziali, purché sia provata nel giudizio l’autonomia e la distinzione degli stessi”; a tal fine – continua la Corte - il giudice è tenuto a provvedere all’integrale riparazione “secondo un criterio di personalizzazione del danno che, escluso ogni meccanismo semplificato di liquidazione di tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri predeterminati, delle condizioni personali e soggettive del lavoratore e della gravità della lesione e, dunque, della particolarità del caso concreto e della reale entità del danno”.

Nel caso di specie, la Corte di legittimità, accogliendo il ricorso degli eredi del lavoratore, ha ritenuto che i giudici di merito non avessero operato una adeguata “personalizzazione” del danno risarcibile in quanto, in contrasto con il principio sopra enunciato, avevano provveduto a quantificare lo stesso adottando un parametro rapportato esclusivamente alla durata della malattia.
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