Il danno all'immagine per illegittimo protesto va dimostrato

Pubblicato il 24 giugno 2010
Con sentenza n. 15224 depositata lo scorso 23 giugno, la Cassazione si è pronunciata sulla domanda di risarcimento per danno all'immagine avanzata da una donna, cliente di una banca, nei cui confronti erano stati illegittimamente protestati degli assegni bancari.

In favore della ricorrente i giudici di merito avevano già riconosciuto un risarcimento di 10 milioni di lire per l'illegittimo protesto ma avevano respinto le richieste in ordine al danno da reputazione, in quanto non provato. Per questo la domanda era stata riproposta in sede di legittimità. 

Sul punto, i giudici di legittimità hanno spiegato che anche se la semplice illegittimità del protesto costituisce un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, la stessa “non è di per sé sufficiente per la liquidazione del danno medesimo, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del pregiudizio conseguente; elementi, questi, che possono esser provati anche mediante presunzioni semplici, fermo però restando l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Misura Marchi+ 2024, sportello chiuso per esaurimento risorse

27/11/2024

Correttivo al processo civile: modificato il rito unificato persone, minori e famiglie

27/11/2024

Fiducia al Decreto flussi: convalida di trattenimento alla Corte d'appello

27/11/2024

Cig settore moda, al via le domande

27/11/2024

Fondo Nuove Competenze: nella terza edizione anche bonus per disoccupati e stagionali

27/11/2024

Acconto IVCA 2024: nuova imposta sul valore delle cripto-attività

27/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy