Il credito del 3% trova i codici per compensare
Pubblicato il 10 dicembre 2008
Con risoluzione n. 476/E del 9 dicembre, l’agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per consentire alle società di capitali e agli altri soggetti Ires di recuperare lo sconto del 3% sugli acconti disposti dal decreto anticrisi. Con lo stesso documento di prassi, l’Agenzia ha inibito l’utilizzo a credito di alcuni codici già esistenti, tenuto conto che il diritto alla compensazione di eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti il dovuto sorge dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta cui i crediti si riferiscono e che pertanto gli stessi sono fruibili utilizzando i codici tributo relativi al saldo delle imposte. Il decreto legge 185/2008 ha disposto, per chi avesse già eseguito l’acconto per intero al momento della sua entrata in vigore, un credito in misura corrispondente alla riduzione prevista (tre punti percentuali dell’acconto Ires e Irap), da usare in compensazione con i versamenti da fare con F24. I nuovi codici sono: il codice 2120 e il codice 3859.