Il tempo per vendere la precedente prima casa tiene conto della sospensione dal 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020. Pertanto, se nell’anno concesso per l’alienazione rientra il periodo citato, il conteggio dei giorni si ferma al 23 febbraio 2020 e riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.
A ricordarlo l’agenzia delle Entrate, nella risposta n. 310 del 4 settembre 2020.
Nel caso di specie, per l’immobile acquistato il 29 aprile 2019 il termine, in scadenza il 29 aprile 2020, per vendere la prima casa pre-posseduta riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La disciplina dell’agevolazione prima casa, si spiega nella nota, prevede che se il contribuente non aliena entro l'anno l'abitazione agevolata pre-posseduta, incorre nella decadenza dal beneficio, con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché di una sanzione pari al 30 % delle stesse imposte e degli interessi.
Ma, in conseguenza dell’emergenza Covid-19, il decreto Liquidità ha disposto la sospensione dei termini dell'agevolazione prima casa nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020. Ex articolo 24: “I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020".
Successivamente, l’Agenzia ha chiarito (circolare n. 9/2020) che, per evitare la decadenza del beneficio, considerate le difficoltà riscontrate per le compravendite immobiliari dovute all’emergenza epidemiologica, i termini sospesi inizieranno (in caso di acquisto effettuato dopo il 23 febbraio) o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2021.
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