Il contributo obbligatorio per la bonifica dei fondi é deducibile

Pubblicato il 28 aprile 2011 I cittadini proprietari di un terreno o di un fabbricato che ricade nel perimetro del comprensorio di bonifica, sono tenuti a pagare un contributo annuo, calcolato in base alla rendita catastale dei fabbricati o al reddito dominicale dei terreni, commisurato al beneficio che gli immobili ricevono dall'attività del Consorzio. L'importo complessivo dei contributi di bonifica permette di coprire le spese che il Consorzio stesso sostiene per il miglioramento fondiario.

Tali contributi sono obbligatori per gli effettivi proprietari e “le somme iscritte a ruolo ogni anno, comprendenti anche, eventualmente, i contributi relativi agli anni precedenti, sono deducibili in base al principio di cassa dagli stessi contribuenti. Pertanto, se tali contributi consortili sono stati saldati nell'anno di iscrizione a ruolo possono essere dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo”.

Questo è il principio che si desume dalla sentenza 4788, depositata in cancelleria lo scorso 28 febbraio dalla Sezione tributaria della Corte di Cassazione.

I Supremi giudici, ribadendo l’obbligo di legge cui sono tenuti i proprietari dei fondi agricoli nel versare il contributo che consente al Consorzio di garantire “la sicurezza del territorio e la salvaguardia dell'ambiente” (provvedimento dell’autorità amministrativa), sottolineano anche come tali oneri rientrino nel novero degli oneri deducibili e siano, dunque, detraibili dal reddito complessivo.

Tuttavia, per dedurre dalle imposte l'obbligo di contribuzione non è sufficiente includere l'immobile nel perimetro consortile, ma è necessario che esso tragga vantaggio in maniera diretta dalle opere eseguite dal Consorzio (in qualità di persona giuridica privata), tramite un aumento della qualità del fondo. In caso contrario, spetterà al contribuente fornire la prova del mancato beneficio.
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