Il contribuente in temporanea crisi finanziaria può richiedere la rateizzazione delle imposte

Pubblicato il 08 ottobre 2010

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 20778/2010 depositata il 7 ottobre, riconosce che il contribuente che “versi in temporanea condizione di obiettiva difficoltà” può richiedere alla società di riscossione la rateizzazione delle imposte dovute.

La Corte, nel risolvere una questione giurisdizionale che vedeva coinvolti il Tar e la Commissione tributaria provinciale, ha reso ufficiale un importante principio di diritto: quello della rateizzazione del debito fiscale.

Un contribuente vistosi negare il diritto alla rateizzazione è ricorso alla Ctp di Cosenza. Equitalia, dal canto suo, ha obiettato sollevando un difetto di giurisdizione di fronte alle Sezioni unite civili della Cassazione. La Società di riscossione adduceva a proprio favore il fatto che la rateizzazione è un procedimento amministrativo allo stato puro e le relative controversie vanno decise di fronte al Tar.

Anche se negli ultimi anni le competenze delle commissioni tributarie si sono molto allargate e la rateizzazione del debito fiscale ha sempre di più assunto la forma di un diritto del contribuente, la Corte Suprema ha sciolto ogni dubbio al riguardo, asserendo che: la rateizzazione non è un procedimento amministrativo quanto, piuttosto, un diritto del contribuente. Quindi, non configurandosi come un puro interesse legittimo del contribuente, in caso di rifiuto, l’opposizione non va presentata davanti al Tar, bensì va valutata dalle Commissioni provinciali e regionali.

Conclude così la sentenza n. 20778 del 2010: “La causa contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione di un debito avente, natura tributaria rientra nella giurisdizione delle Commissioni tributarie, a nulla rilevando che la decisione su tale istanza debba essere assunta in base a considerazioni estranee alle specifiche imposte o tasse”.

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