Con la risposta del 16 maggio 2006 ad un quesito posto all’Associazione nazionale consulenti del lavoro (prot. n. 25/Segr/0004256), il ministero del Lavoro ribadisce che qualsiasi rapporto di lavoro instaurato nell’ambito delle attività artistiche o tecniche dirette alla produzione o realizzazione di spettacolo è riconducibile all’obbligo assicurativo nei confronti dell’Enpals. Non ha importanza che si tratti di lavoro a progetto o di associazione in partecipazione, perchè è riconducibile alla locuzione “lavoro autonomo” qualsiasi tipologia di lavoro non subordinato. A quest’ultima categoria devono essere, invece, ricondotte tutte le forme contrattuali, anche flessibili, di lavoro dipendente. La risposta del Welfare si basa sulla specificità dell’Enpals, che assicura in ugual modo tutti i lavoratori dello spettacolo, siano essi subordinati o autonomi, richiedendo quindi l’iscrizione dell’azienda che inizia a operare con questi lavoratori, indipendentemente dalla durata del contratto che può anche esaurirsi in una sola serata o in poche ore. Per i lavoratori subordinati, l’Enpals assicura il trattamento di pensione mentre le prestazioni assistenziali sono assicurate dall’Inps, a cui devono essere versati i contributi minori. Analogamente, i lavoratori autonomi devono iscriversi all’Inps per il contributo di maternità e per quello di malattia, mentre la pensione è comunque dovuta all’Enpals.
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