Il consorzio non penalizza l’aggregazione

Pubblicato il 07 giugno 2008 Conferma la risoluzione n. 230/E del 6 giugno che la partecipazione comune ad un consorzio non preclude il bonus aggregazioni. Condizione indispensabile è, però, l’esistenza del requisito di indipendenza che consente di fruire dell’affrancamento gratuito del disavanzo di fusione previsto dalla legge n. 296/06 per importi fino a 5 milioni. Nel caso di un consorzio il requisito dell’indipendenza può considerarsi salvaguardato, in quanto non si tratta di un legame partecipativo, ma di un puro rapporto contrattuale regolato dagli articoli 2602 e ss, del codice civile. In tal caso il requisito di indipendenza non risulta compromesso e il bonus aggregazioni può essere concesso.
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