Il Consiglio di stato ritiene illegittimo il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso nelle gare d'appalto
Pubblicato il 10 dicembre 2010
La società ricorrente ha partecipato ad una gara d’appalto aggiudicata mediante il criterio dell’offerta al prezzo più basso. Ha poi impugnato l’aggiudicazione unitamente agli atti di gara, deducendo l’illogicità del criterio di aggiudicazione in considerazione della complessità dell’offerta tecnica richiesta, la violazione degli articoli 4 e 5 del disciplinare di gara (per non avere la società committente pubblicato sul proprio sito Internet 32 chiarimenti resi su quesiti formulati dalle ditte concorrenti) e l’illegittimità della commistione fra le procedure di gara che, contraddittoriamente rispetto all’automatismo connesso all’applicazione del criterio del prezzo più basso, ha richiesto l’intervento valutativo di una commissione tecnica, peraltro operante in violazione del principio di collegialità perfetta. Il Tar ha respinto il ricorso. La ricorrente ha proposto appello.
All’udienza del 19 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Consiglio di stato ha emesso sentenza 3 dicembre 2010, n.
8408. Vi ha affermato che non è legittimo prevedere, nelle gare di appalto, il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso quando le prestazioni previste nel capitolato non siano standardizzate, richiedendo invece completamenti o miglioramenti ad opera delle ditte offerenti.
E’ illogico, in questi casi, riferirsi al prezzo ed è simmetricamente necessario impiegare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.