L’astensione “effettiva” dall’attività artigiana e commerciale per le donne che chiedono il congedo parentale comporta la sospensione dall’obbligo contributivo solo per mesi solari interi. Di più: il relativo trattamento economico è subordinato all’avvenuto pagamento dei contributi relativi all’ultimo periodo contributivo scaduto anteriormente all’inizio del congedo richiesto; il congedo parentale non spetta ai padri lavoratori autonomi; il periodo massimo di congedo per le lavoratrici autonome, fruibile anche in modo frazionato, è di tre mesi entro il primo anno di età del bambino. La relativa indennità corrisponde al 30 per cento della retribuzione convenzionale; quando entrambi i genitori – madre lavoratrice autonoma e padre, ma solo se lavoratore dipendente – fruiscono del congedo, il limite massimo complessivo di fruizione, tra i due, è pari a 10 mesi (non più di tre per la madre, non oltre sette per il padre). Questa e altre peculiarità nelle prescritte regole per il congedo parentale delle lavoratrici autonome rendono, così, il quadro della fruizione di sicuro più complicato per le mamme artigiane e commercianti.
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