Il ministero del Lavoro, con la nota 3004 del 28 agosto stabilito che il periodo di congedo parentale può essere sospeso, per la durata dei permessi che possono essere richiesti per malattia del bambino, su richiesta del genitore con la motivazione della malattia del bambino, debitamente documentata, come avviene già per il decorso delle ferie in godimento. Quindi il lavoratore può cambiare il titolo dell’assenza dal lavoro: da congedo parentale a congedo per malattia del bambino.
Sempre il 28 agosto, con la nota 3003, il ministero del Lavoro rispondendo ad un quesito sulla corretta interpretazione dell’assistenza disgiunta, chiarisce che l’assistenza può intendersi disgiunta quando le cure sono esclusive e continue per ciascun soggetto e possono essere svolte solo con modalità e tempi diversi.
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