Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione con sentenza n. 26631 del 18 dicembre 2009 hanno affermato il principio secondo il quale l’astensione da parte dell’avvocato dall’assistere il cliente opera solo se ci sia un reale ed effettivo conflitto di interessi, non essendo sufficiente l’esistenza di un potenziale pericolo.
I giudici hanno rigettato il ricorso di un legale colpito dalla sanzione dell’avvertimento da parte del Cnf in quanto si trovava in una situazione di conflitto reale con un cliente.
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