La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18942 del 31 agosto 2010, accogliendo il ricorso dell'agenzia delle Entrate, ha precisato che il condono tombale non preclude all’Amministrazione finanziaria di esercitare un’azione di controllo sugli stessi periodi d’imposta condonati e dimostrare che le fatture Iva del contribuente sono false. Cioè che il credito Iva a tutti gli effetti è inesistente ed è stato indebitamente compensato.
Per questo motivo, anche se il periodo d’imposta in cui un credito Iva viene esposto in dichiarazione viene abbuonato per effetto di un condono tombale (articolo 9 della legge n. 289/2002), il Fisco può negare il rimborso dell’Iva, in quanto lo stesso ente accertatore “non è tenuto per automatico effetto del condono, a procedere al rimborso, né gli è inibito l'accertamento diretto a dimostrare l'inesistenza del diritto a conseguirlo, atteso che il condono fiscale elide in tutto o in parte, per sua natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del Fisco, i quali restano soggetti all'eventuale contestazione da parte dell'Ufficio”
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