Il concorso del favoreggiamento
Pubblicato il 21 aprile 2008
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Il reato di sfruttamento della prostituzione può concorrere con quello di favoreggiamento, data la diversità dell’elemento materiale, di quello psicologico e del bene giudico protetto. Infatti, mentre quest’ultimo è ravvisabile in qualsiasi attività che renda possibile l’esercizio del meretricio di altra persona, ossia che risulti idonea procurare favorevoli condizioni per l’esercizio della prostituzione, realizzata con la consapevolezza di agevolare, con il proprio apporto, il commercio altrui del proprio corpo, senza che abbia rilievo il movente che determina l’azione, il quale deve essere ritenuto ininfluente ai fini della sussistenza del reato, nel reato di sfruttamento della prostituzione ha luogo la partecipazione totale o parziale del lenone ai proventi di detta attività, qualunque siano le modalità di partecipazione e anche in presenza di una dazione spontanea da parte della prostituta”
Sentenza del Tribunale di Crotone n. 73/07