Il Comune risponde della strada destinata al pubblico transito, anche se privata
Pubblicato il 01 febbraio 2010
La Cassazione, con sentenza n. 7 del 2010, ha rigettato il ricorso presentato da un Comune avverso la decisione con cui lo stesso era stato condannato al risarcimento in favore di due coniugi, proprietari di un lotto di terreno sovrastato da un fabbricato, per i danni dagli stessi subiti – nel dettaglio il cedimento del muro di contenimento - a seguito dell’acqua riversatasi dalla strada provinciale confinante. Oltre all'intensità del fenomeno atmosferico, l'Ente provinciale, convenuto in giudizio, aveva dedotto la carente manutenzione di una strada comunale che si immetteva sulla strada provinciale. Da qui il coinvolgimento nel processo anche del Comune.
I giudici di merito avevano condannato entrambi gli enti facendo leva sulla consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio, la quale aveva evidenziato che i danni dovevano imputarsi ad una pluralità di cause concorrenti quali la mancata esecuzione di opere di drenaggio nella strada comunale, nonché l'insufficienza dei tombini situati nella strada provinciale. Il Comune aveva fatto, quindi, ricorso avverso detta decisione nella parte in cui era stato riconosciuto un “uso pubblico” della strada che, all'epoca del sinistro, era in realtà privata.
Per i giudici di Cassazione tale circostanza era comunque irrilevante in quanto il Comune era tenuto al risarcimento dei danni non in quanto proprietario della strada ma in quanto la detta strada era destinata a pubblico transito. Tale via, infatti, era l'unica strada di accesso allo stadio comunale e, conseguentemente, era destinata alla collettiva utilizzazione.