Nella sentenza n. 22162/2009 la Corte di cassazione si è espressa sul ricorso presentato da un lavoratore avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva giudicato legittimo il licenziamento intimatogli dal datore di lavoro per aver falsificato reiteratamente gli orari di lavoro fuori sede. Per questo la ditta aveva sanzionato il lavoratore, prima, con dieci giorni di sospensione e successivamente irrogando il licenziamento per giusta causa.
La Corte di cassazione conferma la pronuncia della Corte d’appello che aveva riconosciuto effettivamente che tutti gli episodi oggetto sia della prima e della seconda contestazione si erano già verificati al momento della prima contestazione; però ha anche sostenuto l’inesistenza della “duplicazione di contestazione perché si doveva tener conto anche dei tempi necessari al datore di lavoro per entrare in possesso dei tabulati con l'indicazione dei passaggi autostradali relativi ai diversi periodi di riferimento, e per elaborare i dati relativi”.
Il licenziamento, quale conseguenza della prima sanzione della sospensione dal lavoro per 10 giorni, deve essere giudicato conforme alla legge in quanto riferito a fatti ritenuti di maggiore gravità perché continuativi nel tempo. In pratica, “non si era trattato di una violazione ‘occasionale’ (in senso lato), perché limitata ad un periodo relativamente breve e ad un limitato numero di occasioni, ma di una modalità sistematica di registrazione delle prestazioni di lavoro fuori sede per orari superiori al reale, eludendo le disposizioni aziendali e la fiducia del datore di lavoro”.
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