Il committente è responsabile solo se può accorgersi dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza

Pubblicato il 20 aprile 2010
Con sentenza n. 15081 del 19 aprile scorso, la Cassazione, Quarta sezione penale, ha confermato la condanna per lesioni colpose impartita dai giudici di merito nei confronti dei titolari di una impresa appaltatrice che, al termine dei lavori, avevano lasciato in strada del materiale pericoloso a causa del quale si era poi verificato un incidente.

Con la stessa decisione, i giudici di legittimità hanno, per contro, accolto il ricorso presentato dal committente dei lavori che, nei giudizi precedenti, era stato a sua volta ritenuto penalmente responsabile dell'accaduto. La Corte, in proposito, ha chiarito come, con la stipulazione di un contratto di appalto, venga trasferita, dal committente all’appaltatore, la responsabilità per la prevenzione degli infortuni nell’esecuzione dei lavori. In particolare, quindi, nel caso in cui l'appaltatore ometta di provvedere alle misure di sicurezza prescritte, il committente risponde anch’egli dell’infortunio eventualmente determinatosi, solo quando, però, tale omissione, consistendo nella palese violazione di norme antinfortunistiche, sia immediatamente percepibile e il committente sia in grado di accorgersi senza particolari indagini dell’inadeguatezza delle misure di sicurezza. Situazione, questa, non riscontrata nella vicenda in esame.
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