L’attività di vendita diretta a domicilio - “porta a porta” - è incompatibile con l’attività di commercialista.
A spiegarlo il Cndcec con il P.O. n. 143 del 3 agosto 2017.
Secondo l’art. 4, comma 1, lettera c) del DLgs. 139/2005 (Costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34): “L'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile è incompatibile con l'esercizio, anche non prevalente, né abituale: ….dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.
La vendita “porta a porta” è a tutti gli effetti un'attività commerciale, in virtù della legge 173 del 17 agosto 2005:
per "vendita diretta a domicilio", si intende la forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi effettuate tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago;
per "incaricato alla vendita diretta a domicilio", si intende colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.
E ancora:
Dunque, si legge nel Pronto Ordini, il commercialista non può vendere porta a porta.
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