Se il commercialista a cui è stata affidata la tenuta della contabilità non ottempera agli adempimenti dichiarativi del cliente, questo è esonerato dal pagare le sanzioni qualora abbia denunciato il fatto alle autorità giudiziarie. La precisazione arriva dalla sentenza n. 25136 del 30 novembre 2009 della sezione tributaria della Corte di cassazione la quale ha aggiunto che è irrilevante che non si sia arrivati ad un giudicato penale.
Il contribuente aveva ricevuto l’accertamento del Fisco per mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e del conseguente mancato versamento delle imposte; adita l’autorità giudiziaria, questa ha sempre affermato l’esonero della responsabilità del cliente in quanto i fatti illeciti erano da imputare esclusivamente alla condotta del commercialista. Infatti il contribuente non è punibile se il pagamento del tributo non è avvenuto per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e la norma, art. 6 del dlg. 472/97, non richiede l’esistenza di una sentenza a carico del professionista. Nessuna sanzione, pertanto, è da addebitare al contribuente.
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