Il clandestino deve pagare il biglietto
Pubblicato il 10 giugno 2009
La Cassazione, con sentenza n. 23812 del 9 giugno 2009, ha respinto il ricorso presentato dalla Procura di Firenze contro la decisione con cui il Gup, con giudizio abbreviato, aveva assolto un immigrato irregolare che non aveva ottemperato all'ordine di allontanamento perché non aveva i soldi per acquistare il biglietto aereo per tornare nel suo paese di origine, il Guatemala. Secondo la prima sezione penale della Cassazione, in particolare, è da considerarsi incensurabile l'affermazione del Tribunale secondo cui la mancanza dei mezzi economici costituisce giustificato motivo che esclude la rilevanza penale dell'inottemperanza, da parte dello straniero, all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.