In aggiunta a quanto già trattato nell’Edicola di ieri, 17 maggio relazione ai temi approfonditi dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella guida operativa sulle modalità di svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, si precisa che i professionisti possono avvalersi, nell'esercizio della suddetta attività, anche di società di servizi, purché provvedano a integrare la comunicazione preventiva da inviare alla Dre territorialmente competente, con l’indicazione della denominazione o della ragione sociale della società e i dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, quando previsto, del collegio sindacale, oltre che delle specifiche attività da affidare alle società. Per quanto riguarda gli obblighi di conservazione della documentazione, sono ritenute applicabili le disposizioni contenute nel Dm 23 gennaio materia di conservazione dei documenti su supporti informatici. Secondo il Consiglio, inoltre, i professionisti che non hanno rispettato l’obbligo di informare tempestivamente i contribuenti sull’esito dei controlli formali, rispondono, sotto il profilo della responsabilità civile, solo se hanno procurato loro un danno economico, impedendogli di “regolarizzare” la dichiarazione con sanzioni ridotte. L’ultima parte della guida si occupa proprio delle sanzioni amministrative nei casi di infedeltà nel rilascio del visto di conformità, cui sono obbligati tutti i soggetti che prestano assistenza fiscale, compresi quindi anche i professionisti. In mancanza di chiarimenti ufficiali, il Consiglio sembra favorevole ad estendere l’applicazione delle norme sanzionatorie anche ai dottori commercialisti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".