Le condizioni di utilizzo della detrazione del 55%, per gli interventi di risparmio energetico, prevedono come condizione necessaria per poter usufruire dell’agevolazione, che l’edificio sia già esistente e non di nuova costruzione. Secondo l’Agenzia delle Entrate, come specificato nella circolare n. 36/2007, la prova dell’esistenza dell’edificio viene fornita dall’iscrizione dell’immobile al catasto, dalla richiesta di accatastamento o dal pagamento dell’Ici. Per i privati e per i lavoratori autonomi l’edificio dovrebbe essere accatastato prima del bonifico mentre per le imprese, l’immobile dovrebbe esistere prima del momento in cui l’investimento si considera effettuato in base al principio di competenza. Nel caso di immobile frazionato in seguito alla ristrutturazione, il bonus potrà essere ottenuto solo per la creazione di un impianto termico centralizzato; per la ricostruzione susseguente alla demolizione, invece, l’agevolazione spetta solo nel caso di fedele ricostruzione.
Anche i periti agrari, i dottori agronomi ed i dottori forestali, se iscritti ai relativi ordini o collegi professionali, sono abilitati a redigere la documentazione richiesta, relativamente alle proprie competenze.
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