Ifel. Nessuna esenzione Imu per gli immobili delle cooperative edilizie

Pubblicato il 30 maggio 2015

Diversi Comuni hanno segnalato alcuni dubbi alla Fondazione Anci (Ifel) a seguito della ricezione di alcune istanze di rimborso da parte di cooperative edilizie, che hanno ritenuto di aver pagato l'Imu negli scorsi anni, sebbene da esse non dovuta.

Con la nota del 28 maggio 2015, l'Ifel riporta il proprio parere sull'esenzione Imu degli immobili invenduti delle cooperative edilizie.

Per fare chiarezza sulla questione, si richiama la disciplina di cui al Dl 201/2011, così come modificata successivamente dal Dl 102/2013 (L. 124/2013), che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.

Dalla lettura della norma di riferimento, ai fini dell'esenzione Imu, è necessario che coesistano due condizioni: il fabbricato deve essere stato costruito dall'impresa costruttrice e deve essere di sua proprietà; lo stesso non deve risultare locato e deve essere destinato alla vendita.

Alla luce di quanto detto, l'Ifel mette in rilievo che le cooperative edilizie non rientrano tra i soggetti che hanno diritto a fruire dell'esenzione Imu, dato che le suddette cooperative “per natura e finalità raggiungono il loro scopo sociale con la realizzazione degli immobili da assegnare ai soci e acquisiscono le provviste finanziarie necessarie alla propria attività direttamente dai soci”.

Pertanto, non spetta l'esenzione Imu per gli immobili delle cooperative edilizie, perché i beni da esse costruiti non sono destinati alla vendita, ma al soddisfacimento delle esigenze abitative dei soci.

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