Sempre ai fini del recupero dell’evasione fiscale, un’attenzione particolare merita l’emendamento che intende modificare alcune disposizioni contenute nell’articolo 6 del Ddl per tal proposito si chiarisce che non è più previsto che il sostituto d’imposta debba liquidare e versare l’Ici per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale. Allo stesso tempo, si abroga anche la disposizione che consentiva di operare compensazioni dell’imposta con crediti di altra natura. In sostanza, vengono fissate nuove regole per l’indicazione dei dati Ici nella dichiarazione dei redditi e per le liquidazioni dell’imposta. La nuova norma si collega alle novità introdotte dalla manovra d’estate, che ha dato facoltà al contribuente di liquidare l’Ici nella dichiarazione delle imposte sui redditi e di versarla con l’F24. Anche i termini per il versamento sono stati rivisti: sempre nella legge 248/06 è stato anticipato al 16 giugno e al 16 dicembre di ogni anno il termine di scadenza per il versamento del tributo, rispettivamente in acconto e a saldo. Anche se la disposizione è efficace solo dal 1° maggio 2007, spetterà al contribuente decidere se liquidare l’imposta in Unico o nel 730 e scegliere anche le modalità di versamento. Sulla base delle modifiche proposte nella Finanziaria decorrere dall’anno d’imposta 2008, nella dichiarazione dei redditi presentata da contribuenti diversi da società o enti pubblici e privati, per ciascun fabbricato dovrà essere specificato l’indirizzo e l’identificativo dell’immobile (costituito dal codice del Comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal subalterno) oltre alla somma pagata per l’Ici nell’anno precedente. Per le società o enti, invece, la dichiarazione dei redditi presentata, per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta.
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