La Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione di Salerno, con la sentenza n. 151 del tema di Ici, ribadendo che le esenzioni fiscali vanno interpretate come previsioni eccezionali e che, quindi, i requisiti di legge devono essere rigidamente osservati, ha stabilito che un immobile posseduto da un Ente non commerciale, che non sia esclusivamente destinato allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, non può beneficiare dell’esenzione Ici disposta dall’articolo 7, lettera i), del Dlgs 504/1992.
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