La circolare dell’Abi che commenta le ricadute fiscali derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 38/05, conclude che il sistema di tassazione delle imprese basato sul risultato di bilancio (principio di derivazione) riconduce i crediti nel bilancio redatto secondo i principi contabili e la loro valutazione alle previsioni dell’articolo 106 (“Svalutazione dei crediti e accantonamenti per rischi su crediti”), comma 3, del Tuir, che si riferisce agli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo n. 87/1992, per i quali è deciso che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,60 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,60 per cento è deducibile, recita il comma, in quote costanti nei nove esercizi successivi. Le svalutazioni si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio. Se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni è inferiore al limite dello 0,60 per cento, sono ammessi in deduzione, fino al predetto limite, accantonamenti per rischi su crediti. Gli accantonamenti non sono più deducibili quando il loro ammontare complessivo ha raggiunto il 5 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio.
Lo Ias 32 – paragrafo 11, lettera c) – fa rientrare i crediti in commento nella categoria degli strumenti finanziari, consentendone così la classificazione al momento della rilevazione iniziale in ciascuno dei portafogli previsti dallo Ias 39, ma la naturale destinazione dei rapporti di credito è identificabile nei loans and receivables.
Con il rinvio ai crediti risultanti in bilancio di cui al comma 3, dell’articolo 106 del Testo unico, la rilevazione iniziale e le successive valutazioni operate in aderenza agli Ias/Ifrs hanno efficacia fiscale. Ne deriva che i costi-ricavi di transazione non assumono più rilevanza fiscale autonoma, confluendo nel credito stesso.
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