Il “metodo della rivalutazione” per la contabilizzazione delle immobilizzazioni immateriali è compatibile con l’attuale disciplina fiscale e può essere adottato in alternativa a quello del costo. In particolare, il principio contabile Ias 16 prevede che, per gli immobili, gli impianti e i macchinari, le valutazioni successive alla prima possono essere effettuate: al costo, al netto degli ammortamenti e di altre perdite di valore accumulate (trattamento contabile di riferimento); al valore rivalutato, pari al fair value alla data di rivalutazione, al netto degli ammortamenti e di altre perdite di valore accumulate (trattamento contabile alternativo consentito). Il metodo contabile alternativo è consentito a condizione che: le rivalutazioni siano effettuate con sufficiente regolarità; la rivalutazione riguardi l’intera classe di immobili, alla quale quell’attività appartiene; l’incremento di valore sia accreditato direttamente al patrimonio netto come riserva di rivalutazione e il decremento di valore di un bene, precedentemente rivalutato, sia addebitato alla riserva di rivalutazione, se capiente, e rilevato a conto economico, per l’eccedenza.
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