I verbali degli ispettori del lavoro come dallo schema del Codice di comportamento

Pubblicato il 14 novembre 2013

La vigilanza in materia di lavoro e previdenza sociale è regolata dal Codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, tenendo presenti i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta già indicati nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al Dpr 62del 16aprile 2013.

Il nuovo schema di codice di comportamento ad uso degli ispettori del lavoro, da adottarsi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Dpr n. 62/2013, contiene le definizioni dei documenti relativi all’attività ispettiva.

La procedura secondo il nuovo schema, in breve:

Gli ispettori, dotati di apposita tessera di riconoscimento, possono far parte sia del personale inquadrato nei ruoli ispettivi del Ministero del Lavoro, che dei Carabinieri cui, ex art. 3 del DM. 31 luglio 1997, sono attribuiti i poteri di vigilanza necessari all’espletamento dei compiti di controllo e verifica in materia di lavoro.

Il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento.

In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo.

***

L’avvio dell’ispezione prevede che l’ispettore:

- conferisca con il datore di lavoro o chi ne fa le veci, qualora ciò sia compatibile con le finalità dell’accertamento ispettivo; - ove si riveli necessario, informi il soggetto sottoposto ad ispezione, od un suo rappresentante, dei poteri attribuiti dalla legge agli organi di vigilanza per l’esercizio delle funzioni ispettive e del potere di sanzionare eventuali comportamenti omissivi o commissivi diretti a impedire l’esercizio della attività di vigilanza o comportamenti da cui si deduca in modo inequivocabile la volontà di ostacolare la stessa;

- informi il soggetto ispezionato della facoltà di farsi assistere, nel corso dell’accertamento, da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della L. n. 12/1979, affinché presenzi alle attività di controllo e verifica, fatto salvo quanto previsto dall’art. 12 comma 6 (l’assenza del professionista non è ostativa alla prosecuzione dell’attività ispettiva, né inficia la sua validità);

- verifichi, nel caso in cui il soggetto ispezionato si avvalga di consulenza esterna, che il professionista sia in possesso di abilitazione, annotando gli estremi di iscrizione al relativo albo, eventuali collaboratori dei professionisti abilitati devono essere muniti di apposita delega;

- in caso di constatato esercizio abusivo delle professioni di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979, il personale ispettivo provvede a darne immediata comunicazione alle autorità competenti e non consente al soggetto non abilitato di assistere all’ispezione in corso.

***

Richiesta di documentazione

L’ispettore può chiedere al datore di lavoro di esibire la documentazione non verificabile direttamente d’ufficio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 7, della L. 628/1961, e la può esaminare presso la sede del soggetto ispezionato ovvero, ove funzionale alle esigenze dell’accertamento, presso gli studi dei professionisti abilitati o presso l’ufficio di appartenenza del personale ispettivo procedente, secondo le disposizioni impartite dall’Amministrazione;

ferma restando la verifica di tutta la documentazione utile ad un esame obiettivo della situazione aziendale e dei fatti oggetti di accertamento, ai fini dell’irrogazione di eventuali provvedimenti sanzionatori il personale ispettivo acquisisce esclusivamente la documentazione utile a comprovare le violazioni accertate, anche al fine del successivo confronto con eventuali memorie difensive in sede di contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale.

***

Dichiarazioni rese dai lavoratori

- devono essere acquisite di norma durante il primo accesso, se necessario si possono raccogliere le dichiarazioni dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA), dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), dal Comitato Pari Opportunità (CPO), ove costituito, dal Consigliere di parità e, nel campo della vigilanza tecnica, dalle Rappresentanze dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);

- si valuta l'opportunità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro, nonché di acquisire dichiarazioni utili all’accertamento anche da parte di altri soggetti;

- in relazione alla tipologia dell'azienda, l'acquisizione delle dichiarazioni può essere effettuata da più unità ispettive, mentre il prosieguo e la definizione dell'accertamento può essere demandato anche ad una sola unità ispettiva (tale circostanza deve risultare dal verbale unico);

- le dichiarazioni dei lavoratori vengono acquisite dai singoli soggetti con domande chiare e comprensibili, tali da non dar luogo a dubbi interpretativi senza la presenza del datore di lavoro e/o del professionista;

- eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel verbale di acquisizione di dichiarazione indicando le relative motivazioni;

- le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva;

- le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi;

- non verrà lasciata copia delle dichiarazioni né al lavoratore né al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti,  in caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l’eventuale accesso alle dichiarazioni può essere richiesto all’Amministrazione¹ .

¹ a tal proposito, con circolare 43/2013, il ministero del Lavoro assorbe la decisione del Consiglio di Stato - sentenza 4035/13 - decretando la legittimità delle Dtl, entro certi limiti e previa valutazione motivata caso per caso, di sottrarre all’accesso le dichiarazioni rese dai lavoratori durante l’ispezione. Nella stessa sentenza si attribuisce ai lavoratori in argomento la qualifica di controinteressati nell'eventuale azione giudiziale tra organo di vigilanza e datore di lavoro, con tutti i diritti inerenti, spettanti sia nei confronti del datore di lavoro che degli obbligati solidali.

Due particolari tipologie di ispezione mirate sono:

- la vigilanza a vista, che è l’attività di vigilanza programmata limitatamente al settore di attività e/o ad un determinato ambito territoriale;

- l’accesso breve, che è un accesso ispettivo programmato per l’accertamento dell’eventuale impiego di lavoratori “in nero”.

Sulla seconda tipologia di ispezione è da sottolineare che trattandosi di un’ispezione finalizzata a individuare i casi di sommerso, non viene allargato il campo d’azione ad altre problematiche ispettive relative alla situazione complessiva dell'azienda verificata.

Si schematizzano le definizioni dei documenti che possono scaturire da una verifica.

VERBALE DI PRIMO ACCESSO

verbale che, ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Dlgs n. 124/2004, è rilasciato dal personale ispettivo alla conclusione delle attività compiute nel corso del primo accesso ispettivo.

Momento

compiute le attività di verifica e, comunque, a conclusione della visita ispettiva.

Contenuto  

- identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro con descrizione puntuale delle modalità del loro impiego avendo cura di specificare le mansioni svolte;

- ogni altra utile notizia concernente il contesto lavorativo di riferimento.

Sono fatte salve le disposizioni impartite dal Ministero in materia di prescrizioni obbligatorie ai sensi dell’art. 19 e ss. del Dlgs n. 758/1994 ed art. 15 del Dlgs n. 124/2004.

***

VERBALE INTERLOCUTORIO

verbale rilasciato nelle ipotesi in cui, in relazione ad accertamenti complessi e prolungati nel tempo, emergano ulteriori esigenze accertative per la definizione delle indagini.

Momento

ad accertamento ancora in corso ,

ossia quando sono necessarie ulteriori indagini, se non è possibile definire l’accertamento sulla base della documentazione già prodotta in ottemperanza al verbale di primo accesso.

Contenuto  

-  richiesta motivata di documenti ed informazioni;

- espressa menzione che gli accertamenti sono ancora in corso.

VERBALE UNICO E COMUNICAZIONE DI REGOLARE DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI

per “verbale unico” si intende il verbale di accertamento e notificazione che, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del Dlgs 124/2004, è rilasciato ai fini della ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 13, nonché della contestazione delle violazioni amministrative di cui all’art. 14 della L. 689/1981, alla conclusione degli accertamenti ispettivi.

Momento

definito l’accertamento, ossia conclusi gli accertamenti ispettivi

Contenuto  

- ogni elemento utile a garantire una cognizione precisa e circostanziata dei fatti e ad assicurare il diritto di difesa del presunto trasgressore, anche attraverso un rinvio al verbale di primo accesso e/o al verbale interlocutorio;

- conclusioni alle quali è pervenuto il personale ispettivo adeguatamente motivate, anche al fine di prevenire il contenzioso amministrativo e/o giurisdizionale.

Comunicazioni

ove alla definizione degli accertamenti non faccia seguito alcun provvedimento sanzionatorio, il personale ispettivo invia al soggetto ispezionato specifica comunicazione di regolare definizione degli accertamenti.

Trasmissione dei verbali di accertamento ad altre amministrazioni

il personale ispettivo trasmette tempestivamente il verbale unico all’ufficio di competenza della propria Amministrazione affinché questa provveda ad inoltrarlo alle altre Amministrazioni per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

RAPPORTO AL DIRETTORE - EX ART. 17. L. n. 689/1981

Momento

in caso di mancato pagamento di alcune o di tutte le sanzioni contestate

Contenuto  

- tutti gli elementi di prova, trattati con chiarezza e dettagliatamente, ritenuti rilevanti ai fini della contestazione della sanzione (documentazione aziendale, dichiarazioni dei lavoratori, documentazione fotografica o cinematografica, ecc.), previa verifica della ritualità della notifica del verbale di accertamento;

- apposite osservazioni necessarie per valutare la gradualità della sanzione in sede di emissione dell’ordinanza ingiunzione ai fini dell’applicazione dell’art. 11 della L. 689/1981 (gravità della violazione, opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, personalità dell’autore della violazione, condizioni economiche dell’agente);

- sintetiche controdeduzioni in merito ad eventuali scritti difensivi (art. 18 della L. 689/1981), in particolare nelle ipotesi di contestazione sui fatti oggetto dell’ispezione.

RILEVAZIONE DI ILLECITI PENALI E VIOLAZIONI FISCALI

Rilevazione di illeciti penali

Trasmissione alla Procura della Repubblica

il personale ispettivo fornisce in maniera compiuta alla Procura della Repubblica, la denuncia corredata di ogni documentazione costituente fonte di prova del reato, secondo le modalità disciplinate dal codice di procedura penale, salva l’adozione, nelle ipotesi previste, della prescrizione obbligatoria - art. 19 e ss. del Dlgs. 758/1994 e art. 15 del Dlgs. 124/2004.

Rilevazione di violazioni tributarie

Trasmissione alla Guardia di finanza

il personale ispettivo è tenuto a comunicare alla GdF i fatti che possono configurarsi come violazioni tributarie ex art. 19, 1° comma, lettere d) e f) della L. 413/1991.

Norme e prassi


- Dpr 62 del 16 aprile 2013

- Dlgs 124/2004

- L 689/1981

- Ministero del Lavoro circolare 43/2013

- Consiglio di Stato sentenza 4035/13

- L 12/1979


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