I provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale vanno sempre motivati

Pubblicato il 06 novembre 2010 La sentenza n. 310/2010 della Corte Costituzionale, depositata in cancelleria in data 5 novembre, ha dichiarato illegittimo l’articolo 14 del Dlgs n. 81/2008, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nella parte in cui non riteneva applicabili ai provvedimenti sanzionatori del ministero del Lavoro i principi disposti dalla legge n. 241/90, sull'obbligo di motivazione.

La Corte ritiene che la norma censurata non sia conforme ai parametri costituzionali, dato che essa esclude in modo esplicito l’applicabilità dell’intera legge n. 241 del 1990 ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, previsti dall’art. 14, comma 1, del Decreto legislativo n. 81 del 2008, nel testo sostituito dall’art. 11, comma 1, lettera a), del Dlgs. n. 106 del 2009, che rende non applicabile anche a tali provvedimenti l’obbligo di motivazione di cui all’art. 3, comma 1, di detta legge, consentendo così all’organo o ufficio procedente di non indicare “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

Da ciò, la conclusione secondo cui tutte le sanzioni irrogate dal Ministero del Lavoro alle imprese, con lo scopo di contrastare il lavoro sommerso e tutelare la salute dei lavoratori, vanno motivate dalle direzioni provinciali se dispongono la sospensione dell’attività d’impresa.
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