I notai milanesi su aumento di capitale e compensazione dei crediti

Pubblicato il 08 marzo 2013 Il Consiglio Notarile di Milano, Commissione Società, con massima n. 125 del 5 marzo 2013, si è occupato del tema “Aumento di capitale e compensazione di crediti” affrontando la questione dell'utilizzo, per la liberazione dell'aumento di capitale, di crediti vantati dal sottoscrittore verso la società emittente che ha deliberato l'aumento medesimo.

Nel testo della massima viene affermato che l'obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale di s.p.a. o s.r.l. “può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società, anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento”.

Per i notai milanesi, la detta compensazione, se abbia a oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili, non richiede il consenso della società nemmeno nel momento della sottoscrizione. Tuttavia, qualora si tratti di un credito certo e liquido, ma non esigibile, il consenso diventa necessario ai sensi dell'articolo 1252 del Codice civile.

La compensazione, infine, può avere luogo anche nell’ipotesi in cui il credito sia sorto da una prestazione di natura non finanziaria; in questo caso – si legge nel testo della massima - allorché ricorra “sostanziale contestualità” e “corrispondenza tra la prestazione eseguita a favore della società e l'aumento di capitale sottoscritto dal creditore”, ovvero “quando risulti che le due operazioni sono tra loro preordinate”, sarebbe idonea la sussistenza di una relazione di stima eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2343, 2343-ter o 2465 del Codice civile.
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