I giudici possono ricorrere al metodo induttivo per accertare l'Iva

Pubblicato il 31 agosto 2012 La sentenza n. 33504, depositata il 30 agosto 2012, concerne il ricorso presentato da un contribuente condannato per aver esposto in dichiarazione elementi passivi fittizi e per occultamento e distruzione di documenti contabili, non essendo riuscito a dimostrare quanto dichiarato in quanto sosteneva, senza addurre adeguate motivazioni, di aver smarrito le scritture contabili obbligatorie.

La Corte sostiene che, se non ci sono riscontri in contabilità di quanto sostenuto in dichiarazione, nei reati tributari è legittimo il ricorso del giudice ai verbali di constatazione redatti dalla Guardia di finanza per determinare il valore dell'imposta evasa e all'accertamento induttivo dell'imponibile in presenza di contabilità irregolare.

Nel giudizio si prevede la possibilità di uno sconto di pena qualora si invochi una continuazione tra il reato di dichiarazione fiscale infedele e il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili obbligatorie, essendo carente la sentenza impugnata in quanto giunge “a negare la configurabilità della continuazione in base a un dato astratto e indimostrato”.
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