I “forzati” delle vacanze

Pubblicato il 24 aprile 2006

di giustizia Ue è da tempo impegnata a far chiarezza in merito all’orario di lavoro e alla sua organizzazione. Da ultimo con la sentenza del 6 aprile 2006 (C-124/05), ha affermato che nessuna disposizione nazionale può consentire che, in costanza di lavoro, i giorni di ferie non goduti nel corso di un dato anno siano sostituiti da un’indennità nel corso di un anno successivo. In altre parole, ha ribadito il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie, non solo di quelle relative all’anno in corso ma anche di quelle arretrate. A provocare l’intervento della Corte è stata una controversia sull’interpretazione della norma olandese che ha dato attuazione alla direttiva 39/104/CE. Nel nostro Paese il principio di irrinunciabilità delle ferie è sancito dalla Costituzione (art.36) e dal 2003 vige una norma che prevede un periodo minimo di ferie di quattro settimane che non può essere sostituito dal pagamento di un’indennità, se non alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 10, Dlgs 66/2003).

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Entro maggio l’imposta di bollo su e-fatture del 1° trimestre

17/04/2025

Le festività di aprile 2025 in busta paga

17/04/2025

Imposta di bollo su e-fatture, al via i versamenti

17/04/2025

Indennità discontinuità lavoratori dello spettacolo: in scadenza la domanda

17/04/2025

Equo compenso e Codice deontologico: il CNF sotto esame AGCM

17/04/2025

Bonus Nuovi Nati 2025: operativo il servizio per la presentazione delle domande

17/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy