La Corte di cassazione, con sentenza n. 22765 del 28 ottobre 2009, ha confermato il suo indirizzo relativamente all’utilizzo di documenti in sede giurisdizionale qualora gli stessi non siano stati esibiti in sede amministrativa. Infatti, esaminando l’art. 52 del Dpr 633/72, non aver esibito la documentazione richiesta dagli accertatori rappresenta un limite per poter presentare tali atti in sede contenziosa; il divieto opera sia quando il contribuente si sia rifiutato di mostrare i documenti sia quando lo stesso ha dichiarato falsamente di non possederli.
Si specifica, però, che non può essere considerato rifiuto la mancata esibizione di documenti se non sono stati oggetto di richiesta da parte degli accertatori. Quindi l’utilizzo in sede contenzioso di documenti non esibiti è consentita se gli stessi non sono stati richiesti in sede di accertamento.
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