I dipendenti svolgono la medesima attività? Stesso contratto collettivo

Pubblicato il 27 febbraio 2024

Secondo la Corte d'appello di Firenze, va escluso che dipendenti della stessa impresa, esplicanti la stessa attività, possano essere inquadrati con contratti collettivi diversi. 

Il predetto inquadramento contrasta con la previsione di cui all'art. 2070 c.c., che ammette tale possibilità solo quando il datore di lavoro esercita "distinte attività aventi carattere autonomo".

Senza contare il contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro.

Il trattamento differenziato, infatti, non consiste, semplicemente, nel corrispondere una retribuzione diversa, ma si sostanzia nel disciplinare diversamente tutti gli aspetti del rapporto di lavoro.

Diversi contratti solo per distinte attività

E' quanto si legge nel testo della sentenza n. 728 del 22 dicembre 2023, pronunciata dalla Corte d'appello di Firenze in accoglimento del gravame promosso da una lavoratrice, dipendente di una struttura alberghiera.

La lavoratrice, in particolare, aveva chiesto che venisse accertato il diritto di vedersi applicato lo stesso Ccnl delle sue colleghe, addette alla medesima attività di pulizia, sostenendo che il contratto collettivo lei applicato fosse deteriore rispetto all'altro.

La donna era stata assunta con il Ccnl Facility management, sottoscritto dalla UGL-terziario e dalla Unicoop, che prevedeva condizioni economiche deteriori rispetto al Ccnl turismo Federalberghi invece applicato alle colleghe già in forza nell'albergo e per le quali vigeva un accordo aziendale precedentemente stipulato che obbligava il datore ad applicare loro tale Ccnl.

Il Tribunale aveva rigettato la relativa domanda, ritenendola carente di allegazione in merito all'ammontare delle differenze retributive rivendicate.

Ai dipendenti con uguale attività va applicato lo stesso CCNL

Conclusione, questa, non condivisa dalla Corte d'appello, secondo la quale il giudice di merito avrebbe dovuto procedere con l'ordine di integrazione ex art. 164 c.p.c.

Per questo motivo la Corte territoriale ha disposto, ai fini della decisione, apposita CTU per accertare l'ammontare delle differenze di trattamento economico sussistenti tra il Ccnl applicato e quello previsto per le altre dipendenti.

Fatta tale verifica, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la pretesa dell'appellante dovesse accogliersi sotto il profilo della necessaria applicazione del contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro delle altre dipendenti, addette alle pulizie nello stesso albergo.

Per la Corte, anche se, effettivamente, la lavoratrice non poteva invocare l'accordo aziendale applicato alle colleghe, perché era stata assunta successivamente e non faceva parte, quindi, delle dipendenti già in forza all'albergo per le quali l'accordo era stato stipulato, andava escluso che dipendenti della stessa impresa, che espletavano la stessa attività, potessero essere inquadrati con contratti collettivi diversi.

Ciò risultava contrastare con il richiamato art. 2070 c.c. e con il generale dovere di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di lavoro.

Nel testo della decisione, quindi, i giudici di gravame hanno rammentato come sia compatibile con la buona fede corrispondere ad alcuni dipendenti un trattamento di miglior favore in aggiunta alla retribuzione-base prevista dal Ccnl applicato a tutti, oppure praticare un trattamento più favorevole ad alcuni proprio in base ad una disposizione del contratto collettivo valevole per tutti. 

Il caso in esame, tuttavia, era diverso, in quanto non solo si applicavano due diverse contrattazioni collettive a lavoratrici addette alla stessa attività, ma una di esse era significativamente deteriore rispetto all'altra.

Nella specie, le differenze retributive rilevate apparivano tanto più rilevanti in quanto la retribuzione percepita, anche rapportata idealmente al tempo pieno, era comunque di poco superiore alla soglia di povertà individuata dall'Istat.

La Corte d'appello, ciò considerato, ha ritenuto opportuno stabilire che ai lavoratori addetti alla stessa attività venisse applicato lo stesso contratto collettivo, individuato nel caso in esame in quello del turismo Federalberghi, pacificamente applicato alle altre addette alle pulizie dell'albergo.

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