nella sentenza 4225, del 24 febbraio 2006, stabilisce che se l’Amministrazione finanziaria provvede a recuperare a tassazione le somme corrispondenti a costi inesistenti, non è tenuta a ridurre proporzionalmente il reddito lordo denunciato dalla società. Frequentemente, i costi inesistenti sono denunciati (dal punto di vista fiscale) per occultare utili effettivi: per , possono anche esistere altre finalità del sopraindicato comportamento fraudolento, ma devono essere dimostrate dal contribuente che se ne voglia avvantaggiare.
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