I costi black list deducibili per effettivo interesse economico
Pubblicato il 11 febbraio 2013
La Ctr Lombardia, con la sentenza
138/35/12, si pronuncia in merito ai costi black list. Il caso riguarda una società che acquista materiale metallico da una società che si trova in uno Stato inserito nella black list e che si vede contestare la non deducibilità dei costi sostenuti.
La Commissione regionale, nel respingere il ricorso presentato dall'amministrazione finanziaria, sottolinea come la deducibilità fiscale dei costi black list possa essere giustificata dalle motivazioni addotte dal contribuente, quali un effettivo interesse economico dato dalla competitività del fornitore, dal raggiungimento di un utile superiore a quello medio, dalle condizioni di miglior favore nel sostenere spese verso fornitori che si trovano in Paese a fiscalità privilegiata.