I consulenti del lavoro e l'antiriciclaggio
Pubblicato il 28 maggio 2013
Con il
parere n. 2, del 27 maggio 2013, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza gli obblighi antiriciclaggio del consulente del lavoro ai sensi del decreto n.
231/2007, che ha introdotto il concetto di riciclaggio ai fini amministrativi.
L'attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni che derivano da obblighi fiscali e per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale non prevede per il consulente del lavoro gli obblighi di registrazione e archiviazione, così come indicato dal comma 3 dell'articolo 12. Non solo l'elaborazione dei cedolini, ma anche le attività annesse e connesse alla gestione del personale sono escluse dall'obbligo di verifica e registrazione della clientela.
Escluse, inoltre, le attività legate a procedimenti giudiziari.
Nel parere si evidenzia che l'obbligo di identificare il cliente nasce per le attività che non sono comprese in quelle previste dalla legge n.
12/1979, che riguardano, ad esempio, consulenze su contratti di compravendita, societarie, tributarie, gestione della contabilità.
Il consulente è tenuto comunque alla verifica e segnalazione qualora a suo avviso, nonostante la richiesta di redazione dei cedolini paga, il cliente stia riciclando denaro illecito.