E’ l’avvocato che deve pagare il compenso al professionista esterno al quale ha dato l’incarico di analizzare alcuni bilanci dai quali far iniziare l’azione legale. Ma nulla il commercialista può chiedere ai clienti del legale in assenza di una delega esplicita di questi all’avvocato.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con sentenza n. 4489 del 24 febbraio 2010, che ha respinto il ricorso del commercialista presentato per conseguire il compenso dai clienti dell’avvocato che gli aveva commissionato lo studio dei bilanci, propedeutico ad una causa. Gli ermellini hanno negato la possibilità di un rapporto tra clienti e commercialista e pertanto obbligato a pagare il lavoro svolto è l’avvocato che ha commissionato l’incarico.
Precisano i giudici della cassazione che la semplice procura alle liti non contempla la possibilità che l’avvocato affidi incarichi a terzi: per stabilirsi un legame tra clienti e terzo professionista occorre che venga specificato che si attribuisce la procura anche per compiere in nome e per conto dei clienti attività diverse da quelle processuali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".