I chiarimenti INPS sull’indennità mensile di frequenza

Pubblicato il 04 febbraio 2015 Al fine di garantire uniformità di comportamento a livello territoriale l’INPS, con messaggio n. 728 del 30 gennaio 2015 ha fornito chiarimenti in merito all’indennità mensile di frequenza.

Frequenza di centri terapeutici, di riabilitazione o recupero

Per quanto concerne la frequenza di centri terapeutici, di riabilitazione o recupero, l’Istituto ha ribadito che l’indennità di frequenza non spetta per i trattamenti svolti al di fuori delle strutture convenzionate, neanche laddove espressamente prescritti da un medico, anche specialista e che, per la valutazione della durata minima necessaria per configurare il diritto alla prestazione, nei casi dubbi, è opportuno che la sede Inps acquisisca una dichiarazione della struttura interessata da cui si evinca che gli obiettivi terapeutici o di recupero, seppur con un numero contenuto di sedute, risultino ugualmente soddisfatti.

Frequenza di scuole pubbliche o private

Per la frequenza scolastica è stato sottolineato che:

- in caso di minore iscritto alla scuola primaria o secondaria di primo e secondo grado, il requisito della frequenza si intende rispettato se la presenza è pari, di norma, ad almeno i 3/4 dell’orario scolastico annuale stabilito per legge;

- nel caso di frequenza di asili nido o scuole per l’infanzia va presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza, in caso di strutture pubbliche, ovvero un certificato di frequenza rilasciato dalla scuola stessa in caso di strutture private;

- in caso di prosecuzione del percorso scolastico dai 16 ai 18 anni, dovrà essere presentata annualmente un’autodichiarazione di frequenza.

Decorrenza

L’indennità di frequenza viene corrisposta, per le ordinarie frequenze scolastiche, per il periodo ottobre-giugno, tuttavia, in caso di minori che frequentino scuole professionali per un periodo non sovrapponibile con il normale calendario scolastico, l’indennità verrà corrisposta per tutta la durata del corso, comprensiva di eventuali periodi estivi, se frequentati, previa certificazione rilasciata dalla scuola.

Precisazioni sui ricoveri

Infine, l'INPS ha evidenziato che l’incompatibilità dell’indennità di frequenza prevista dall’art. 3 della Legge 289/1990, in analogia a quanto previsto per l’indennità di accompagnamento, rileva nei casi di ricovero presso strutture ospedaliere con retta a carico dello Stato per un periodo di degenza pari o superiore a 30 giorni.

A tal proposito, l’Istituto ha specificato che vanno considerati anche due o più periodi distinti ma contigui, la cui somma è pari o superiore ai 30 giorni.

E' stato, inoltre, precisato che la presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza.
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