La nota protocollo 95 di ieri, a firma del ministero del Lavoro, spiega che il datore non può erogare l’indennità per il congedo all’assistenza di handicappati senza la preventiva autorizzazione dell’Inps. Il lavoratore interessato deve, quindi, presentare apposita istanza all’istituto di previdenza, al più entro la data d’inizio della fruizione del congedo. In presenza di autorizzazione, il diritto del lavoratore al percepimento dell’indennità, laddove essa non sia stata erogata o sia stata liquidata ma non nella giusta misura, si prescrive entro un anno dalla ripresa del lavoro.
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