I giudici di Cassazione si sono pronunciati con riferimento al caso di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale, trasportato al Pronto soccorso, per il quale i sanitari, dopo la visita di rito, non avevano ritenuto di dover eseguire, ai fini della valutazione della necessità di eventuali cure farmacologiche, il prelievo ematico, ma che a questo avevano proceduto esclusivamente su richiesta del personale di Polizia giudiziaria ai fini delle contestazioni di legge.
In detto specifico caso – ha precisato la Corte con sentenza n. 21885 del 5 maggio 2017 – per il prelievo rilevava il consenso dell’interessato, con la conseguenza che sarebbe stato necessario l'avvertimento all'interessato, a tutela del diritto di difesa, della facoltà di nominare un difensore.
Così, l’eventuale prelievo ematico effettuato dai sanitari, perché richiesto dalla P.g., senza preventiva informazione, è inutilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità a titolo di guida in stato di ebbrezza.
Sulla scorta di detta conclusione, è stata annullata, senza rinvio, “perché il fatto non sussiste”, la condanna per guida in stato di ebbrezza comminata ad un uomo che, dopo il sinistro stradale, era stato trasportato al Pronto soccorso e ivi sottoposto a prelievo ematico, ma non in considerazione di una finalità medica e/o terapeutica bensì a seguito di richiesta del personale della Polizia giudiziaria al solo fine di valutare il tasso alcolemico nel sangue.
Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale – si legge nella sentenza di legittimità – non poteva trovare applicazione l’articolo 186 comma 5 del Codice della strada, in quanto i sanitari, dopo la visita di rito, non solo non avevano ritenuto di dover apprestare alcuna cura nei confronti del soggetto, ma neanche avevano ritenuto di dover sottoporre lo stesso a prelievo ematico ai fini della valutazione della necessità di eventuali cure farmacologiche.
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