Guida in stato di ebbrezza. Prelievo inutilizzabile senza preventiva informazione

Pubblicato il 06 maggio 2017

I giudici di Cassazione si sono pronunciati con riferimento al caso di un soggetto coinvolto in un sinistro stradale, trasportato al Pronto soccorso, per il quale i sanitari, dopo la visita di rito, non avevano ritenuto di dover eseguire, ai fini della valutazione della necessità di eventuali cure farmacologiche, il prelievo ematico, ma che a questo avevano proceduto esclusivamente su richiesta del personale di Polizia giudiziaria ai fini delle contestazioni di legge.

In detto specifico caso – ha precisato la Corte con sentenza n. 21885 del 5 maggio 2017 – per il prelievo rilevava il consenso dell’interessato, con la conseguenza che sarebbe stato necessario l'avvertimento all'interessato, a tutela del diritto di difesa, della facoltà di nominare un difensore.

Così, l’eventuale prelievo ematico effettuato dai sanitari, perché richiesto dalla P.g., senza preventiva informazione, è inutilizzabile ai fini dell’affermazione di responsabilità a titolo di guida in stato di ebbrezza.

Prelievo senza finalità mediche va sottoposto a consenso

Sulla scorta di detta conclusione, è stata annullata, senza rinvio, “perché il fatto non sussiste”, la condanna per guida in stato di ebbrezza comminata ad un uomo che, dopo il sinistro stradale, era stato trasportato al Pronto soccorso e ivi sottoposto a prelievo ematico, ma non in considerazione di una finalità medica e/o terapeutica bensì a seguito di richiesta del personale della Polizia giudiziaria al solo fine di valutare il tasso alcolemico nel sangue.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale – si legge nella sentenza di legittimità – non poteva trovare applicazione l’articolo 186 comma 5 del Codice della strada, in quanto i sanitari, dopo la visita di rito, non solo non avevano ritenuto di dover apprestare alcuna cura nei confronti del soggetto, ma neanche avevano ritenuto di dover sottoporre lo stesso a prelievo ematico ai fini della valutazione della necessità di eventuali cure farmacologiche.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Sicurezza sul lavoro, incentivi INAIL per formazione e informazione: upload documentazione

29/04/2025

Ferie collettive, differimento adempimenti da chiedere entro il 31 maggio

29/04/2025

Certificazione parità di genere: più tempo per le attività formative per accedere al Fondo

29/04/2025

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 maggio 2025 (con Podcast)

29/04/2025

Ultimi giorni per presentare la Dichiarazione IVA 2025

29/04/2025

Molestie in azienda: formazione dei datori di lavoro e dirigenti

29/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy