Guida Assonime per gli Ias adopter in attesa del provvedimento

Pubblicato il 17 maggio 2011 Assonime pubblica la “GUIDA ALL’APPLICAZIONE DELL’IRES E DELL’IRAP PER LE IMPRESE IAS ADOPTER”, un documento sulla determinazione delle basi imponibili Ires e Irap degli Ias adopter. Si tratta di un primo volume di una serie, riservata agli associati, dedicata alle tematiche dei soggetti Ias/Ifrs.

Il problema dell’incompatibilità fra il modello di bilancio nazionale e quello dei principi internazionali dovrà essere risolto presto, dal momento che entro il 31 maggio 2011 sarà esercitata la delega per l'emanazione di norme di coordinamento fra Ifrs e Tuir, come dettato dal decreto milleproroghe. Un tema che impensierisce le imprese è rappresentato dalla retroattività, prospettata dal decreto milleproroghe, sul biennio 2009-2010, che potrebbe riguardare questioni ormai chiuse.

Nel frattempo, la guida. Le imprese Ias adopter per dedurre le perdite su crediti devono, secondo Assonime, dimostrare l’esistenza degli elementi certi e precisi considerati dall’articolo 101, comma 5, del Tuir. Restano, invece, incertezze sul caso in cui la perdita su crediti derivi da un atto dispositivo del credito. Nel documento, oltre ad essere riepilogate le disposizioni fiscali sugli Ifrs e i principali documenti delle Entrate e della stessa associazione a loro commento, si ricordano le norme del Tuir non più valide per i soggetti Ias adopter. Ad esempio: l’articolo 93 sulle commesse pluriennali, poiché in campo Ias generano immediati ricavi, o l’articolo 102 che permette la deduzione degli ammortamenti solo a partire dal momento dell’effettiva entrata in funzione del bene.

In tema di principi contabili, si ricorda che il 12 maggio 2011 lo Iasb ha emanato l’Ifrs 13, che cambia la definizione e il significato dato al fair value. In sostanza, non si tratta più di un ammontare “neutrale”, ma è diventato il prezzo che, alla data di rilevazione, ordinariamente:

- sarebbe incassato dalla vendita di un’attività;

- dovrebbe essere pagato per trasferire una passività.

Diventa, dunque, un exit price che scioglie il problema di “incoerenza rappresentativa” fra i bilanci di chi misurava il valore equo dal lato venditore e chi, invece, dal lato acquirente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy