Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 aprile 2018 è stato pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 90 del 18 aprile 2018, dando attuazione anche in Italia al regime del gruppo Iva, di cui all’articolo 11 della Direttiva 2006/112/Ce.
Il provvedimento, infatti, contiene le disposizioni attuative della disciplina sui gruppi Iva prevista dalla Legge n. 232/2016, mediante inserimento nel Dpr n. 633/72 degli articoli da 70-bis a 70-duodecies.
Il termine per presentare la dichiarazione di costituzione del gruppo Iva con effetto dal 1° gennaio 2019, in sede di prima applicazione, ha subito una proroga dal 30 settembre al 15 novembre 2018. Entro tale data, i soggetti interessati devono esercitare l'opzione per il regime dell'Iva di gruppo.
In tal modo, gli stessi perdono la soggettività passiva ai fini dell'Iva, che viene acquisita esclusivamente ed unitariamente dal gruppo, il quale si pone conseguentemente come unico interlocutore nei confronti dei terzi per le operazioni effettuate dai partecipanti.
Infatti, il gruppo avrà un numero di partita Iva unico a cui verranno associati tutti i codici fiscali dei partecipanti.
Tra le novità previste dal Dm 6 aprile 2018, per quanto riguarda questo nuovo e unitario soggetto passivo ai fini dell’imposta (qualità riconosciuta a tutte “le persone stabilite nel territorio dello stesso stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate da rapporti finanziari, economici ed organizzativi”), vi è quella prevista all’articolo 4, che stabilisce che, ai fini del versamento dell'Iva dovuta, non è ammessa la compensazione di cui all'articolo 17 del Dlgs n. 241/97 (cosiddetta compensazione orizzontale) con i crediti relativi ad altre imposte o contributi dei partecipanti. Analogamente, il credito Iva, annuale o infrannuale, del gruppo non può essere utilizzato in compensazione orizzontale per pagare debiti dei partecipanti.
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