Il Fisco, con una lunga circolare (n. 19/E/2018, del 31 ottobre), offre una panoramica analitica del nuovo regime del Gruppo Iva, introdotto dalla Legge di Bilancio 2017.
Esso, spiega il relativo comunicato stampa, in un’ottica di semplificazione, ha previsto la possibilità per tutti i soggetti Iva stabiliti in Italia, per i quali ricorrono i vincoli:
finanziario;
economico;
organizzativo,
di costituire un unico soggetto passivo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Leggiamo che per aderire all’istituto occorre che il soggetto rappresentante del Gruppo presenti telematicamente il modello approvato il 19 settembre scorso.
Per il primo anno di applicazione, se l’opzione viene esercitata entro il 15 novembre 2018 il Gruppo Iva avrà efficacia dal 1° gennaio 2019.
A regime, invece, si potrà presentare la dichiarazione fino al 30 settembre per costituire il gruppo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Infine, dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione avrà effetto dal secondo anno successivo a quello di presentazione.
Il nuovo istituto si aggiunge alla liquidazione dell’Iva di gruppo, la forma di tassazione consolidata di autonomi soggetti passivi d’imposta (articolo 73 del DPR n. 633/1972).
La nuova disciplina si ispira a una finalità antiabuso e di semplificazione, consentendo la possibilità di costituire un unico soggetto passivo d’imposta dotato di propria partita Iva e di una propria iscrizione al Vies in caso di operazioni intracomunitarie; il Gruppo è titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro operatore economico. Possono costituire un Gruppo Iva i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dall'articolo 70-ter del DPR n. 633/1972.
È possibile, mediante un interpello probatorio, dimostrare la sussistenza o meno dei vincoli economico e/o organizzativo in capo a singoli soggetti.
L’opzione al regime è vincolante per tre anni, al termine dei quali essa si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, salvo revoca.
Il testo integrale del documento di prassi agenziale n. 19/E del 31 ottovre 2018 è allegato al presente post.
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