Ad esattamente quindici giorni dal termine di scadenza per la presentazione del modello AGI/1 di dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva (con effetto dal 1° gennaio 2019), l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 19/E/2018, con la quale ha fornito chiarimenti sul nuovo istituto di derivazione Ue, la cui disciplina è contenuta negli articoli da 70-bis a 70-duodecies del Dpr 633/1972, e nel successivo decreto attuativo Mef del 6 aprile 2018.
La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina del Gruppo Iva, esercitando la facoltà, riconosciuta dal diritto europeo, che autorizza gli Stati membri a considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel proprio territorio che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi, al fine di soddisfare finalità semplificatorie e antiabuso.
Il Gruppo Iva si presenta come un autonomo soggetto passivo d’imposta, titolare degli stessi diritti e degli stessi obblighi di qualsiasi altro soggetto passivo, con un proprio numero di partita Iva e una propria autonoma iscrizione al Vies.
La costituzione del Gruppo Iva è facoltativa e subordinata all’esercizio di una opzione, anche se essa si ispira al principio “all in, all out”, in base al quale devono obbligatoriamente partecipare al Gruppo tutti i soggetti per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo, come definiti dalla legge.
Pertanto, i soggetti legati dai suddetti vincoli possono scegliere se partecipare tutti ad un Gruppo Iva o se non dare affatto vita al soggetto passivo d’imposta unico.
Se tale principio viene violato, in caso di mancata partecipazione al Gruppo di un membro che avrebbe, invece, dovuto parteciparvi, la legge stabilisce che è recuperato a carico del Gruppo l'effettivo vantaggio fiscale conseguito e il Gruppo Iva cessa a partire dall'anno che segue quello di accertamento della mancata opzione di uno o più soggetti vincolati (salvo che essi non provvedano ad esercitare l'opzione).
L'opzione deve essere comunicata presentando la dichiarazione compilata sul modello AGI/1, approvato - con le relative istruzioni - dal provvedimento del 19 settembre 2018.
La dichiarazione va presentata dal rappresentante del Gruppo e deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti, utilizzando i servizi telematici delle Entrate.
La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l’applicazione web disponibile nell’area autenticata del sito dell’Agenzia, accessibile utilizzando le proprie credenziali personali di accesso.
Il modello, composto dal frontespizio e da un modulo, costituito dal quadro A e dal quadro B, oltre che consentire di esercitare l’opzione per costituire il Gruppo Iva è anche utilizzato per comunicare:
le opzioni contabili;
l’inclusione o l’esclusione di un partecipante;
il subentro di un nuovo rappresentante;
la variazione della denominazione del Gruppo o delle attività esercitate, indicate in sede di opzione;
la revoca dell’opzione, che opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al Gruppo;
la cessazione del Gruppo, nel caso in cui venga meno la pluralità dei soggetti partecipanti.
A tal proposito, l’Agenzia ricorda che, in sede di prima applicazione, se il modello viene presentato entro il 15 novembre 2018, il Gruppo ha efficacia dal 1° gennaio 2019.
A regime, invece, se la dichiarazione è presentata dal:
1º gennaio al 30 settembre, l’opzione (o la revoca) per la costituzione del Gruppo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;
dal 1º ottobre al 31 dicembre, l’opzione (o la revoca) ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
L’opzione non può essere effettuata per comportamento concludente.
L’adesione al regime è vincolante per un triennio, che decorre dall’anno in cui la stessa ha effetto, ferma restando la permanenza nel triennio dei vincoli finanziario, economico, organizzativo. Trascorso il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca.
Un aspetto molto importante affrontato nella circolare n. 19/E/2018, è quello relativo alla verifica della sussistenza del vincolo finanziario tra i soggetti passivi che vogliono costituire il Gruppo, tenendo anche conto del periodo in cui la sussistenza di tale vincolo risulta verificata.
Secondo l’articolo 70-ter, Dpr 633/72, il vincolo finanziario ricorre quando tra i soggetti passivi esiste direttamente o indirettamente un rapporto di controllo, oppure quando tali soggetti sono controllati direttamente o indirettamente dal medesimo soggetto e questo rapporto di controllo deve sussistere almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.
La circolare n. 19/2018 raccorda tale norma con le disposizioni attuative del Dm Mef del 6 aprile 2018, che hanno specificato tale condizione, stabilendo che i vincoli finanziario, economico e organizzativo devono sussistere “al momento dell’opzione per la costituzione del soggetto passivo unico e, comunque, già dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui l’opzione ha effetto”.
Pertanto ora l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
se il soggetto passivo esercita l’opzione per la costituzione di un Gruppo Iva entro il 30 settembre, determinandone l’efficacia dall’anno successivo, deve dimostrare la sussistenza del vincolo finanziario a decorrere dal 1° luglio immediatamente precedente;
se il soggetto passivo esercita l’opzione tra il 1° ottobre e il 31 dicembre, con efficacia dal secondo anno successivo, deve invece dimostrare la sussistenza del vincolo finanziario al momento di esercizio dell’opzione.
Con riguardo all’interazione tra la disciplina della scissione dei pagamenti (cosiddetto "split payment") e il Gruppo Iva - alla luce del fatto che i soggetti partecipanti al Gruppo perdono l’autonoma soggettività ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, costituendosi un nuovo soggetto d’imposta - la circolare n. 19/2018 chiarisce che "qualora il Gruppo comprenda nel suo perimetro uno o più partecipanti, che rientrerebbero nella disciplina dello split payment, tale regime non trova applicazione per le operazioni effettuate nei confronti del Gruppo".
In virtù della partecipazione al Gruppo, infatti, l’Agenzia ritiene che siano venuti meno i requisiti soggettivi che giustificavano l’applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti. Né, peraltro, la normativa di riferimento (articolo 17-ter, Dpr 633/1972) include tra i soggetti destinatari dello "split payment" il Gruppo Iva.
I soggetti che possono partecipare al Gruppo Iva sono i soggetti passivi stabiliti in Italia quando, per l’articolo 2359, comma 1, n. 1 del Codice civile, tra questi soggetti esiste:
Il requisito del controllo è, quindi, ammesso anche quando interviene tramite un soggetto estero residente in un Paese che assicuri lo scambio di informazioni. Tuttavia, secondo la circolare in oggetto, tale vincolo finanziario non sussiste se fra i soggetti italiani e la controllante non residente si frappongono altre società stabilite all’estero. Ne deriva, pertanto, che il requisito del controllo deve essere verificato solo in capo alla prima società holding situata all’estero.
Di qui, la specificazione secondo cui non possono partecipare al Gruppo Iva le holding pure o statiche, ovvero quelle che si limitano a detenere e amministrare in modo statico le quote possedute senza interferire nella gestione.
Pertanto, le holding statiche sono escluse in quanto non svolgono attività economica ai fini Iva, mentre vi possono partecipare le holding gestorie o miste, che sono invece soggetti passivi d’imposta.
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