In caso di licenziamento del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dal preavviso o dall'indennità sostitutiva, si distingue dalla giustificatezza, che esonera solo dal pagamento dell'indennità supplementare prevista dal contratto collettivo.
La giusta causa si riferisce a un fatto che compromette così gravemente il rapporto di fiducia da rendere impossibile la continuazione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 23031 del 22 agosto 2024, si è pronunciata sulla legittimità del licenziamento per giusta causa comminato al direttore generale di una banca.
Il dirigente era beneficiario di un patto di stabilità che prevedeva la sua licenziabilità solo per giusta causa e, in caso di accertata illegittimità del licenziamento, l’applicazione della tutela reale convenzionale.
Il direttore generale era stato licenziato in seguito a gravi carenze nella gestione del credito, nella definizione del sistema dei controlli interni, e nella gestione delle azioni di recupero del credito.
Il Tribunale e la Corte d'Appello avevano confermato la validità del recesso, ritenendo provate le accuse mosse dalla banca.
Il dirigente si era quindi rivolto alla Corte di cassazione, avanzando ricorso fondato su tre motivi principali:
La Sezione lavoro della Cassazione ha rigettato le doglianze del ricorrente, ritenendo infondati tutti i motivi presentati.
Sulla giusta causa, in particolare, la Corte ha richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui:
La giusta causa di licenziamento, quindi, si riferisce a fatti specifici che ledono gravemente il rapporto fiduciario, indipendentemente dal raggiungimento di obiettivi finali.
La Corte territoriale, nella specie, aveva ritenuto che la giusta causa del licenziamento risiedesse nelle gravi carenze nella gestione del credito, nelle azioni di recupero dei crediti e nel sistema dei controlli interni, tutte responsabilità fondamentali del dirigente.
L’inadeguatezza delle condotte era ben ravvisabile tenuto condo degli obblighi previsti dal Regolamento della banca a carico del direttore generale.
L’organizzazione ed il controllo delle procedure per la concessione dei crediti non era, pertanto, il risultato di una obbligazione di facere, ma costituiva, nel caso de quo, proprio l’oggetto della prestazione del direttore generale della banca.
La gestione inefficiente del credito e delle procedure di controllo interne, in altri termini, costituivano violazioni gravi delle responsabilità del direttore generale, giustificando così il licenziamento.
Riguardo alla tempestività della contestazione, la Cassazione ha considerato congruo il lasso di tempo intercorso tra la conoscenza completa dei fatti da parte della banca e la contestazione disciplinare.
La Corte ha inoltre sottolineato che, in casi complessi, è legittimo che il datore di lavoro impieghi del tempo per verificare i fatti prima di procedere alla contestazione.
La Corte di cassazione, per finire, ha ritenuto che la sospensione cautelare non fosse decisiva per la valutazione del licenziamento, poiché i fatti addebitati erano stati comunque esaminati e considerati validi dai giudici di merito.
La questione della sospensione cautelare, ossia, non alterava la legittimità del licenziamento in questione.
In conclusione, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso del direttore generale e condannandolo al pagamento delle spese processuali.
Sintesi del caso | Un direttore generale di una banca è stato licenziato per giusta causa a seguito di gravi carenze nella gestione del credito, nel sistema dei controlli interni e nel recupero dei crediti. |
Questione dibattuta | 1. Validità della giusta causa di licenziamento. 2. Tempestività della contestazione disciplinare. 3. Rilevanza della sospensione cautelare e possibile natura ritorsiva del licenziamento. |
Soluzione della Corte di Cassazione | La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento, rigettando il ricorso del direttore generale e ritenendo infondate tutte le doglianze presentate. |
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