Il patrocinio a spese dello Stato va esteso anche alle procedure di liquidazione controllata.
Deve essere uniformato il trattamento di tali procedure a quello delle liquidazioni giudiziali, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e diritto di difesa.
E' quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 121 del 4 luglio 2024, nel pronunciarsi su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona.
La questione riguardava la legittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del DPR n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), articoli che regolano il patrocinio a spese dello Stato nelle procedure di giustizia, includendo la liquidazione giudiziale, ma non la liquidazione controllata.
Le relative disposizioni sono state censurate per la mancata previsione dell'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato anche per le procedure di liquidazione controllata in caso di mancanza di attivo.
Secondo il Tribunale di Verona, la mancata inclusione della liquidazione controllata nel patrocinio a spese dello Stato si pone in violazione con gli articoli 3 e 24 della Costituzione italiana.
Difatti, entrambe le procedure, liquidazione giudiziale e controllata, sono di natura simile e mirano al soddisfacimento dei creditori, pertanto dovrebbero essere trattate in modo uguale.
La Corte ha ritenuto fondate le argomentazioni del giudice rimettente, dichiarando l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del DPR n. 115/2002 nella parte in cui non prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per la liquidazione controllata.
Secondo la Consulta, la mancata previsione di tale ammissione crea una disparità di trattamento ingiustificata tra la liquidazione giudiziale e la liquidazione controllata.
Tutti e due i procedimenti, infatti, sono finalizzati a garantire il miglior soddisfacimento dei creditori attraverso la liquidazione del patrimonio del debitore.
Pertanto, è irragionevole e incostituzionale non estendere il patrocinio a spese dello Stato anche alla liquidazione controllata, quando il giudice delegato attesti la mancanza di attivo per le spese.
Di seguito, i punti principali della decisione della Corte costituzionale:
Parità di Trattamento: La disparità di trattamento tra liquidazione giudiziale e controllata viola il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.
Diritto di Difesa: Negare il patrocinio a spese dello Stato per la liquidazione controllata compromette il diritto di difesa dei soggetti coinvolti, contravvenendo all'art. 24 della Costituzione.
Necessità di Automazione: L'ammissione automatica al patrocinio a spese dello Stato per le procedure di liquidazione controllata, in presenza di attestazione di mancanza di attivo, è necessaria per garantire l'effettività del diritto alla difesa.
Equilibrio tra Esigenze di Giustizia e Contenimento della Spesa Pubblica: pur riconoscendo la necessità di contenere la spesa pubblica, la Corte sottolinea che questa esigenza non può giustificare trattamenti differenziati irragionevoli.
In definitiva, la Corte costituzionale ha dichiarato:
Sintesi del Caso | La Corte Costituzionale ha esaminato una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona riguardante gli articoli 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002. |
Questione Dibattuta | La legittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002, che regolano il patrocinio a spese dello Stato, ma non includono le procedure di liquidazione controllata. |
Soluzione della Corte | La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 144 e 146 del d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui non prevedono l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le procedure di liquidazione controllata. Per la Corte, queste procedure devono essere trattate allo stesso modo delle liquidazioni giudiziali, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza (art. 3) e diritto di difesa (art. 24). |
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