Google non è tenuto ad un controllo preventivo e globale sull'attività di clienti

Pubblicato il 20 giugno 2013 Con la sentenza 2636, del 14 giugno 2013, il Tribunale di Palermo, Sezione proprietà industriale, ha sottolineato che il fornitore di servizi di rete – nel caso espressamente esaminato il portale Google - non è sottoposto all'obbligo di controllo preventivo e globale su tutta l'attività posta in essere dai clienti; lo stesso soggiace esclusivamente ad un dovere di azionarsi, una volta giuntagli la segnalazione dei titolari dei diritti lesi, per disinnescare gli eventuali effetti lamentati.

Nel caso di specie, i giudici siciliani hanno escluso che Google dovesse rispondere a titolo di responsabilità per mancato rispetto di un dovere generalizzato di controllo sui marchi utilizzati dai suoi inserzionisti nella sezione AdWords. Ne discendeva che lo stesso fornitore di servizi di rete non poteva ritenersi responsabile della pubblicità ingannevole caricata dai clienti sul web.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Riforma del sistema doganale 2024, novità su contrabbando e sanzioni. Analisi Dogane

07/10/2024

Transizione 5.0: nuovi chiarimenti dal GSE su credito d'imposta e sistemi energetici

07/10/2024

Assindatcolf, lavoro domestico in crisi: meno occupati e più irregolarità

07/10/2024

CCNL Installatori e manutentori piscine Conflavoro - Stesura dell'1/2/2023

07/10/2024

CCNL Impianti sportivi Conflavoro - Stesura del 10/09/2022

07/10/2024

Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro

07/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy