Google non è tenuto ad un controllo preventivo e globale sull'attività di clienti
Pubblicato il 20 giugno 2013
Con la sentenza
2636, del 14 giugno 2013, il Tribunale di Palermo, Sezione proprietà industriale, ha sottolineato che il fornitore di servizi di rete – nel caso espressamente esaminato il portale Google - non è sottoposto all'obbligo di controllo preventivo e globale su tutta l'attività posta in essere dai clienti; lo stesso soggiace esclusivamente ad un dovere di azionarsi, una volta giuntagli la segnalazione dei titolari dei diritti lesi, per disinnescare gli eventuali effetti lamentati.
Nel caso di specie, i giudici siciliani hanno escluso che Google dovesse rispondere a titolo di responsabilità per mancato rispetto di un dovere generalizzato di controllo sui marchi utilizzati dai suoi inserzionisti nella sezione AdWords. Ne discendeva che lo stesso fornitore di servizi di rete non poteva ritenersi responsabile della pubblicità ingannevole caricata dai clienti sul web.